TESTO
del disegno di legge
TESTO
della Commissione

Art. 34.
(Famiglie di invalidi civili minori).

Art. 43.
(Famiglie di invalidi civili minori).

      1. Nell'articolo 2 della legge 11 ottobre 1990, n. 289, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

      Identico.

      «3-bis. Nei casi in cui la concessione dell'indennità mensile di frequenza si fonda sulla frequenza di scuole, pubbliche o private, di ogni ordine e grado, da parte del minore, la domanda non deve essere rinnovata ogni anno. Il legale rappresentante del minore ha comunque l'obbligo di comunicare all'Istituto nazionale della previdenza sociale l'eventuale cessazione della frequenza, ovvero il venir meno dei requisiti reddituali o delle altre condizioni per la fruizione dell'indennità».

 

Art. 44.
(Tutela del consumatore nei servizi assicurativi).
 

      1. All'articolo 134 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo


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  7 settembre 2005, n. 209, dopo il comma 4-bis è inserito il seguente:
 

      «4-bis.1. Le disposizioni di cui all'ultimo periodo del comma 3 e al comma 4-bis, si applicano anche nei casi di sostituzione di autoveicoli della categoria internazionale N con veicoli della categoria M1».

 

Art. 45.
(Modifica dell'articolo 45 del codice delle comunicazioni elettroniche).
 

      1. All'articolo 45 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo n. 259, del 1o agosto 2003, è aggiunto il seguente comma:

 

      «3-bis. All'esito della verifica sulla ricorrenza della circostanze eccezionali di cui all'articolo 8, paragrafo 3, della direttiva 2002/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni può definire regole dirette ad assicurare che l'amministrazione e la gestione di tutti gli elementi che compongono la rete di accesso e le risorse correlate, ivi incluse le componenti necessarie alla fornitura di servizi a larga banda, siano sottoposte, nei riguardi dell'operatore titolare di notevole forza di mercato, ad un regime improntato, anche attraverso le più appropriate misure organizzative, a criteri di autonomia, di neutralità e di separazione funzionale dalle altre attività dell'impresa, con la piena garanzia della parità di trattamento esterna ed interna per tutti gli operatori che chiedono accesso. Salvo che siano stati assunti impegni concordati ai sensi dell'articolo 14-bis del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e relativo regolamento di attuazione, l'Autorità stabilisce altresì le modalità attuative delle regole di cui sopra, ivi inclusa la definizione del perimetro delle attività soggette a separazione. Per l'espletamento del compiti di cui ai periodi


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  precedenti l'Autorità segue la procedura descritta dall'articolo 8, paragrafo 3, ultimo periodo, della direttiva 2002/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002».
 

Art. 46.
(Riqualificazione energetica degli edifici).
 

      1. All'articolo 1, comma 349, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «I commi 344, 345, 346 e 347 sono applicati secondo quanto disposto dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 febbraio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2007, recante disposizioni in materia di detrazioni per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente».

 

Art. 47.
(Interventi finalizzati al risparmio energetico negli edifici).
 

      1. I requisiti di trasmittanza termica U, espressi in W/mq K, per gli interventi edilizi di cui all'articolo 1, comma 345, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono stabiliti dalla tabella A allegata alla presente legge che, a far data dal 1o gennaio 2007, sostituisce la tabella 3, allegata alla citata legge n. 296 del 2006.

 

Art. 48.
(Certificato di chiusa inchiesta).
 

      1. Al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private, dopo l'articolo 150, è inserito il seguente:

 

      «Art. 150-bis. (Certificato di chiusa inchiesta). - 1. È fatto obbligo alla compagnia di assicurazione di risarcire il danno derivante da furto o incendio di autoveicolo, indipendentemente dalla richiesta


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  del rilascio del certificato di chiusa inchiesta, fatto salvo quanto disposto dal comma 2.
        2. Nei procedimenti giudiziari nei quali si procede per il reato di cui all'articolo 642 del codice penale, limitatamente all'ipotesi che il bene assicurato sia un autoveicolo, il risarcimento del danno derivante da furto o incendio dell'autoveicolo stesso è effettuato previo rilascio del certificato di chiusa inchiesta».
 

Art. 49.
(Stazioni sperimentali per l'industria).
 

      1. Gli enti riordinati con decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 540, in quanto svolgono istituzionalmente attività di ricerca industriale, sono equiparati, ai fini di cui al comma 506 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, agli enti pubblici di ricerca e sono esclusi dall'elenco delle amministrazioni pubbliche individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, pubblicato annualmente dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).